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Object Bonus 36%. Cosa Cambia

Il Dl 70/2011, nell’ottica di semplificare gli adempimenti in capo a tali contribuenti per godere del beneficio fiscale, ha previsto delle novità importanti. In primo luogo, ha soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara.
Al tempo stesso ha disposto l’obbligo di:
_ inserire nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e
se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto
che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della
detrazione;
_ conservare ed esibire a richiesta degli uffici, i documenti stabiliti in apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento direttoriale del 2 novembre è proprio quello che recepisce il disposto previsto nel DL 70/11 ed elenca i documenti specifici che sono tenuti a conservare ed esibire su apposita richiesta, i contribuenti che intendano avvalersi della detrazione Irpef al 36%.
Quali sono quindi i documenti da conservare e da esibire nel caso di verifiche o controlli?
Abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in riferimento alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori). Se non si prevede alcun titolo abilitativo per tali lavori, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratti di interventi agevolabili anche se non sia
richiesta abilitazione specifica.
Domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti.
Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione di lavori per interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali con la tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Novità rilevanti
La manovra bis, il DL 138/11 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 prevede un’importante novità all’art. 2, comma 12 bis e 12 ter, in tema di detrazione dell’Irpef al 36% per determinate spese che ricadono nel settore del recupero edilizio. In particolare è l’art. 2 del DL 138/11 che al comma 12 bis interviene sull’art. 1, comma 7 della legge n. 449/1997, mentre al comma 12 ter interviene sull’art. 2, comma 5 della legge 289/2002.
Cosa prevedevano questi due articoli?
Il primo, l’art. 1, comma 7 della legge n. 449/97 che nel caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati gli interventi agevolati, le detrazioni al 36% non usate in tutto o in parte dal venditore, spettano per i periodi rimanenti all’acquirente-persona fisica dell’unità immobiliare.
L’articolo 2, comma 5 della legge 289/2002 invece prevede che la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete per una quota pari al 36% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spettavano all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.
La manovra bis, il DL 138/11 convertito in legge n. 148/11 rimodula queste
disposizioni prevedendo che:
_ in caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, le detrazioni Irpef al 36%, possono rimanere in capo al venditore oppure possono essere trasferite, per i rimanenti periodi di imposta, al nuovo acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (art. 1, comma 7, l. n. 449/97);
_ in caso di trasferimento per atto inter vivos, dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero, le detrazioni possono rimanere in capo al venditore, quindi da questi essere utilizzate ovvero possono essere trasferite all’acquirente persona fisica per la quota residua (art. 2,
comma 5, terzo periodo, l. n. 289/02).
In altre parole, le detrazioni Irpef non utilizzate, in tutto o in parte, dal venditore sono trasferibili all’acquirente persona fisica ovvero alternativamente possono continuare ad essere utilizzate dal venditore, cosa che prima non avveniva. Si configura allora un’alternatività nel diritto alla prosecuzione dell’uso della detrazione al 36%.
Ma come si individua il soggetto che ha diritto alla prosecuzione in questione? Occorre guardare all’accordo intercorso tra le parti, che deve essere stato formalizzato nell’atto di vendita. E’ nell’atto di vendita che si ritrova l’accordo formale stabilito tra venditore e acquirente, in merito al soggetto che ha diritto a proseguire nell’utilizzo della detrazione Irpef al 36%.
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