Cambio aliquota IVA in corsa: quando si applica ancora il 20%?
La nuova aliquota del 21% si applica generalmente a decorrere dal 17/09/2011 a:
- Cessioni di beni mobili con consegna a far data dal 17/09/2011
- Prestazioni di servizi con pagamento a far data dal 17/09/2011
- Cessioni di beni immobili con atto di vendita a far data dal 17/09/2011
Il principio di applicazione dell’aliquota è il momento di cessione del bene o di pagamento del servizio.
A cose fatte, restano alcuni casi particolari di applicazione della vecchia aliquota anche in documenti fiscali con data successiva al 16/09/2011 che ricordiamo brevemente in questo articolo, giusto come promemoria, poiché non è sempre immediato individuare il momento esatto di cessione di un bene.
Note di accredito per fatture emesse prima del 17/09/2011
Le note di accredito riportano sempre l’aliquota della fattura originaria. Se quindi la nota di accredito, sia essa emessa in data odierna o anche tra tre mesi, si riferisce a una fattura con IVA al 20%, dovrà a sua volta utilizzare tale aliquota.
Preavvisi di fattura o di parcella e conferme d’ordine emesse ante 16/9 e non saldate
Il professionista o il fornitore di servizi che abbia emesso preavvisi di fattura o parcella o conferme d’ordine con aliquota 20% che non siano state pagate entro il 16/9 dovrà fare attenzione a riemetterle con la nuova aliquota o comunque a fatturare con la nuova aliquota gli importi che dovessero essere saldati a far data dal 17/9, inserendo uno sconto incondizionato in fattura per mantenere fisso il saldo.
Casi particolari di cessioni di beni immobili (date a cavallo)
L’atto di vendita viene stipulato il 16/09 ma il pagamento avviene il giorno successivo. Per l’aliquota rileva la data dell’atto di vendita (data del rogito notarile): quindi il 20%.
Consegne di beni mobili frazionate con date a cavallo del 17/9
Se i beni mobili vengono consegnati in parte prima del 17/09 e parte il 17 o in seguito, la fatturazione dovrà essere effettuata con aliquote differenti per ciascun lotto. Quindi la prima parte dei beni consegnati sarà fatturata al 20%, la seconda al 21%, indipendentemente dalla data di fatturazione.
Consegne di beni mobili con clausola “franco magazzino venditore” e consegna al vettore il 16/9 e fattura differita
L’IVA sarà comunque al 20% perché, rilevando l’atto di cessione, franco magazzino al vettore antecedente l’entrata in vigore della nuova aliquota.
La lista non intende essere esaustiva delle casistiche che si possono presentare nell’attività di Studio o d’impresa. Certo è che nei prossimi giorni tutti quanti dovremo rimboccarci le maniche per far fronte agli imprevisti che questo aumento, mai verificatosi prima nella storia recente, comporta.
Fonte: Fisco7.it