Oltre a confermare la maggior parte delle novità fiscali previste dal citato Decreto legge, in fase di conversione sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato.
DOPPIA POSIZIONE PREVIDENZIALE DELL’AMMINISTRATORE – SOCIO LAVORATORE DI SRL
la possibilità di iscrizione alla sola gestione previdenziale dell’attività “prevalente” è riservata a:
- commercianti;
- artigiani;
- coltivatori diretti;
che esercitano l’attività in forma d’impresa;
sono esclusi dall’applicazione dell’articolo in esame i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS. Alla luce di tale disposizione i soci amministratori sono quindi tenuti al versamento della doppia contribuzione, sia IVS che Gestione separata;
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
In base a tali disposizioni i Comuni sono tenuti a “partecipare” all’attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all’INPS degli “elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”.
Al riguardo è previsto che:
- i Comuni sono tenuti ad istituire il “Consiglio tributario” (i Comuni con meno di 5.000 abitanti potranno consorziarsi ed istituire un unico Consiglio). Detto Consiglio tributario dovrà, tra l’altro, fissare le modalità con le quali attuare la collaborazione con l’Agenzia del Territorio per la rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto;
La disciplina e le modalità operative di tale attività di accertamento da parte dei Comuni sono demandate ad un apposito Provvedimento. Tale Provvedimento potrà altresì individuare ulteriori ambiti nei quali i Comuni potranno collaborare per l’accertamento fiscale e contributivo.
ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA
Sono confermate le disposizioni in merito all’“Anagrafe immobiliare integrata”. Pertanto tale Anagrafe, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, sarà attivata a decorrere dall’1.1.2011.
Con l’“Anagrafe immobiliare integrata” viene attestato ai fini fiscali lo stato di integrazione delle banche dati disponibili per ciascun immobile, individuando il soggetto titolare dei relativi diritti reali.
IMMOBILI CHE NON RISULTANO DICHIARATI IN CATASTO
È confermato che entro il 31.12.2010 i titolari di diritti reali su immobili che:
- non risultano dichiarati in Catasto;
- a seguito di interventi edilizi sull’immobile, non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione;
sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. A seguito delle modifiche apportate in fase di conversione, nel caso in cui le stesse non siano presentate è previsto che l’Agenzia del Territorio attribuisce, con oneri a carico del contribuente da determinare con apposito Provvedimento dell’Agenzia del Territorio da emanare entro il 31.12.2010, una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Sono confermate le limitazioni all’uso del contante in base alle quali, al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il previgente limite all’uso del contante e dei titoli al portatore di € 12.500 (applicabile fino al 30.5.2010) è portato a € 5.000. Da ciò consegue quindi che:
- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011.
Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.
In sede di conversione è prevista l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle limitazioni all’uso del contante, commesse nel periodo dal 31.5.2010 al 15.6.2010.
RITORNO DEGLI ELENCHI IVA
Al fine di contrastare le frodi IVA, è confermato l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000. Le modalità e termini di presentazione non sono ancora noti in quanto demandati all’emissione di un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
NUOVO REDDITOMETRO
▪ i contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza;
▪ le spese sostenute hanno un impatto diverso a seconda che siano considerate voluttuarie ovvero “di base”;
▪ assumono rilevanza le spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell’anno preso in esame, con l’esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali, quale, ad esempio, l’acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
▪ per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all’art. 10, TUIR e le detrazioni d’imposta normativamente previste;
▪ resta ferma in capo al contribuente la possibilità/l’onere di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.
L’accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo per un anno(nonpiù per 2 periodi d’imposta), lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto è pari al 20% (non più 25%).
CONTROLLO DELLE IMPRESE “APRI E CHIUDI”
È confermato che le imprese che cessano l’attività entro 1 anno dalla data di inizio saranno inserite in una lista di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della GdF nonché dell’INPS.
CONTROLLO DELLE IMPRESE “IN PERDITA SISTEMATICA”
Nell’iter di conversione è precisato che la programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle imprese che:
• presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non causata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta e
• non abbiano deliberato e interamente versato, nel medesimo periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di ammontare almeno pari alle perdite fiscali stesse.
CONTROLLI SUI PERCETTORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Sono confermate le disposizioni in merito ai controlli sui percettori di redditi di lavoro dipendente. In base a tali disposizioni, al fine di individuare i soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso l’incrocio dei dati in possesso dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima effettuerà specifici controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilato per i quali all’INPS risultano versati i contributi e non risultano effettuate le ritenute.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
Sono confermate le disposizioni in merito al divieto di compensare i crediti disponibili in presenza di somme iscritte a ruolo. In particolare, a decorrere dall’1.1.2011, è vietata la compensazione dei crediti ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 relativi a imposte erariali fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
La sanzione applicabile in caso di inosservanza del predetto divieto è pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
Inoltre è previsto che la sanzione:
• non può essere superiore al 50% dell’importo indebitamente compensato;
• non può essere applicata fino a quando sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa.
Le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo non sono ancora note in quanto demandati all’emissione di un apposito Decreto.
A decorrere dall’1.1.2011 le disposizioni di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano l’erogazione di un rimborso d’imposta in presenza di un’iscrizione a ruolo, saranno applicabili soltanto per i ruoli di ammontare superiore a € 1.500.
In fase di conversione è prevista inoltre dall’1.1.2011 la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Con riferimento all’individuazione delle operazioni sospette da segnalare all’UIF, è confermata l’integrazione apportata all’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale costituisce un elemento di sospetto “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.