Le SRL a ristretta base societaria
sussistendo un vincolo di solidarietà tra i soci e una maggiore conoscibilità degli affari della società, in caso di accertamento in capo alla società di utili extracontabili opera la presunzione della distribuzione degli stessi, pro-quota, ai soci.
Come noto:
- nelle società di persone (snc, sas, ecc.), in virtù del principio di trasparenza il reddito prodotto è assoggettato a tassazione in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione;
- nelle società di capitali (srl, spa, ecc.), l’autonoma soggettività tributaria comporta l’assoggettamento ad IRES del reddito prodotto in capo alla società. La tassazione in capo ai soci si realizza all’atto dell’effettiva percezione degli utili, secondo il principio di cassa, ai sensi dell’art. 47, TUIR. Tale modalità di tassazione è derogata, divenendo assimilabile a quella prevista per le società di persone, nell’ipotesi di opzione per il regime di trasparenza. Dalle diverse modalità di tassazione previste per le suddette tipologie societarie dovrebbero quindi conseguire effetti differenti in caso di accertamento tributario in capo alla società. Infatti, mentre nelle società di persone, per espressa previsione normativa, il maggior reddito accertato è automaticamente imputato ai soci, nelle società di capitali l’accertamento effettuato nei confronti della società non dovrebbe comportare conseguenze dirette sui soci. Tuttavia, negli ultimi anni, tale principio è stato ripetutamente disatteso sulla base di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. In particolare, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo a differenza di una società di persone una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto. Da tale considerazione discende che: gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salva la loro prova contraria. Pertanto, la presenza di un ridotto numero di soci, che comporta l’esistenza di rapporti particolarmente stretti tra gli stessi nonché una maggiore conoscenza degli affari della società, fa scattare la presunzione che, in caso di accertamento di utili extracontabili, questi siano imputabili ai soci. In pratica si presume che, data la natura quasi familiare della società, non potendo il socio ignorare la realizzazione di utili extracontabili da parte della società, lo stesso abbia partecipato alla loro distribuzione.
La sussistenza di un rapporto più stretto tra i soci nelle “piccole” società e di una “complicità” tra gli stessi, da cui discende il venir meno dello “schermo protettivo” rappresentato dalla personalità giuridica della società, è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza. La presenza di un esercizio chiuso in perdita non comporta il venir meno della presunzione in esame, in quanto tale circostanza non preclude la possibilità che la società abbia realizzato utili extracontabili che sono stati distribuiti ai soci senza “transitare” per le casse sociali. In merito all’esercizio in cui gli utili extracontabili (accertati) si presumono distribuiti ai soci, la Cassazione ha affermato più volte che gli stessi devono essere imputati nello stesso esercizio in cui avrebbero dovuto essere contabilizzati, mancando una delibera assembleare “ufficiale” che ne disponga la distribuzione. Considerato che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è una presunzione semplice, è ammessa la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, che gli stessi sono stati:
- accantonati dalla società ovvero reinvestiti;
- attribuiti soltanto ad alcuni soci.