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Object Le collaborazioni occasionali di tipo accessorio

La Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 ha fornito indicazioni per l’applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico. La Circolare n. 76 del 26 maggio 2009 ha chiarito le modalità applicative per l’impresa familiare operante nell’ambito del commercio, del turismo e dei servizi. La Circolare n. 88 del 9 luglio 2009 ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della Legge n. 33/2009. CHE COS'È IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO E' una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla Legge n. 30 del 2002. La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher). Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. Vantaggi Per il committente Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il prestatore Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. Il 'committente' I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere: * famiglie; * enti senza fini di lucro; * soggetti non imprenditori; * imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; * imprenditori agricoli; * imprenditori operanti in tutti i settori. In caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico (comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla L. n. 33/09). Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione. Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono: * pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; * studenti nei periodi di vacanza sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre; Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e) modificato dalla Legge n. 33/2009). Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo. * le altre categorie di prestatori, comprese le casalinghe, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e – per l’anno 2009 – i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. I prestatori possono attualmente svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell’ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico. * Applicazione ambito agricolo * Applicazione settori commercio, turismo e servizi * Relativamente al settore domestico, si precisa che il lavoro occasionale accessorio è riservato alla collaborazione attivata da committenti privati per esigenze familiari (Circ. Inps n. 44/2009). * Applicazione imprese familiari Attività lavorative In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito: * di lavori domestici; * di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; * dell’insegnamento privato supplementare; * di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici); * in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività); * di attività agricole rese a favore di: - imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e); - imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali; * dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività; della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; * in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati; * qualsiasi settore produttivo, in via sperimentale per il 2009, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009. Limiti economici per il prestatore Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità,titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l’anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare. Limiti economici per il committente Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro, per anno fiscale.
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