Trasferimenti di denaro
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE
Ritorna ad euro 12.500 da euro 5.000, il limite consentito per il trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera. Pertanto, il trasferimento di denaro contante e di deposito al portatore o di titoli al portatore per importi pari o superiori a euro 12.500,00 potrà essere eseguito per il tramite di intermediari abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane s.p.a.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
L'obbligo di apposizione della clausola di "non trasferibilità" sugli assegni scatta per importi pari o superiori a 12.500 euro e non più 5.000 euro. Pertanto, i carnet di assegni bancari e postali nonché gli assegni circolari, i vaglia postali o cambiari potranno essere rilasciati dalle Banche e da Poste Italiane Spa solo se muniti di clausola di "non trasferibilità" su ogni singolo modulo. Peraltro, il cliente potrà chiedere il rilascio di moduli di assegni bancari o postali ovvero il rilascio di assegni circolari, vaglia postali o cambiari di importo inferiore ad Euro 12.500, in forma libera, unicamente attraverso la presentazione di un'apposita richiesta scritta. In quest'ultimo caso, il richiedente dovrà, però, pagare un'imposta di bollo di Euro 1,50 da corrispondere per ciascun modulo di assegno bancario, postale, circolare ovvero di vaglia postale o cambiario. La norma di recare per ogni girata, oltre alla firma del girante, l'indicazione del codice fiscale dello stesso girante per gli assegni in forma libera è stata abrogata.
In ogni caso gli assegni bancari e circolari emessi per importi pari o superiori a euro 12.500,00 dovranno recare sempre la clausola di "non trasferibilità", oltre all'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Inoltre, gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (cosiddetti "a me medesimo") potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane s.p.a.
INNALZAMENTO DEL SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO
Il saldo dei libretti di deposito al portatore viene riportato ad euro 12.500 da euro 5.000. Pertanto, i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore ad euro 12.500, esistenti alla data del 30/04/08, dovranno essere estinti alla prima presentazione in banca dei titoli in argomento, ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente il predetto limite entro il 30 giugno 2009.
Inoltre, in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, si conferma che il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla Banca o alle Poste Italiane S.p.a., i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento: per il libretti emessi prima del 30 aprile 2008 la comunicazione di trasferimento può essere fatta dal nuovo titolare (cessionario) in forma di autocertificazione. La mancata comunicazione da parte del cedente verrà segnalata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
REGIME SANZIONATORIO
L'inosservanza delle disposizioni di Legge sopra illustrate, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito illustrate:
la violazione del divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante ovvero la predisposizione di assegni privi delle formalità sopra richiamate comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme;
la violazione del divieto di disporre di depositi al portatore con saldi pari o superiori ad Euro 12.500 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo;
la violazione degli obblighi prescritti per i libretti di deposito al portatore che alla data del 30 aprile 2008 presentano un saldo pari o superiore ad Euro 12.500 (estinzione degli stessi ovvero riduzione del saldo entro i limiti fissati dalla legge, entro la data del 30 giugno 2009) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto.
Le stesse sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nel caso di inosservanza delle disposizioni prescritte in merito alla trasferibilità dei libretti di deposito al portatore.
